Art. 2159 Codice Civile

Scioglimento del contratto per fatti ostativi - Art. 2159

Art. 2159: scioglimento del contratto di mezzadria per fatti che impediscono la prosecuzione, salve le norme sulla risoluzione per inadempimento.

Testo ufficiale Art. 2159 Codice Civile — Italia

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2159 del Codice Civile permette a ciascuna parte del contratto di mezzadria di chiedere lo scioglimento quando si verificano fatti che rendono impossibile o non ragionevole continuare il rapporto. Questi fatti possono essere eventi imprevisti come una malattia grave del colono, la distruzione del raccolto o l'espropriazione del fondo.

La norma si applica ferme restando le regole generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento (ad esempio, se una parte non rispetta gli obblighi). Non è quindi l'unico strumento per porre fine al contratto, ma una via specifica per situazioni in cui il rapporto non può proseguire per cause obiettive.

Nel contesto della mezzadria, lo scioglimento per fatti ostativi si distingue da altre cause di cessazione, come la morte di una delle parti (art. 2158) o il trasferimento del diritto di godimento del fondo (art. 2160).

Quando si applica

  • Il colono si ammala gravemente e non può più coltivare il fondo.
  • Un'alluvione distrugge completamente il raccolto e rende impossibile la prosecuzione del rapporto.
  • Il fondo viene espropriato per pubblica utilità, impedendo la continuazione della mezzadria.
  • Il concedente vende il fondo a un terzo e il nuovo proprietario non intende proseguire il contratto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre la risoluzione per inadempimento contrattuale (es. mancato pagamento del canone), che è disciplinata dalle norme generali del codice.
  • Non copre lo scioglimento per mutuo consenso delle parti, che è regolato dall'accordo tra le parti.
  • Non copre la cessazione del contratto per scadenza del termine, se previsto, né la morte di una delle parti (art. 2158).

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