Art. 2160 Codice Civile

Continuità della mezzadria e recesso - Art. 2160

Se il fondo cambia gestione, la mezzadria prosegue. Il mezzadro può recedere entro un mese; i debiti del libretto colonico passano al nuovo subentrante.

Testo ufficiale Art. 2160 Codice Civile — Italia

Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso. I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando il concedente trasferisce ad altri il diritto di godere del terreno agricolo, il contratto di mezzadria prosegue con il nuovo arrivato. La legge tutela la continuità del rapporto agrario, facendo subentrare la nuova parte nei diritti e negli obblighi originari.

Il mezzadro ha la possibilità di sciogliere il contratto entro un mese da quando riceve notizia del trasferimento. Se esercita il recesso con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla conclusione dell'anno agrario, il rapporto termina alla fine di quell'anno; in caso contrario, cessa alla fine dell'anno agrario successivo.

Tutti i debiti e i crediti legati alla gestione del fondo e annotati nel libretto colonico si trasferiscono automaticamente al nuovo titolare del godimento. Per quanto riguarda i debiti verso il mezzadro, il precedente concedente rimane comunque responsabile in via sussidiaria qualora il subentrante non adempia.

Quando si applica

  • Vendita di un terreno con mezzadria in corso e proseguimento del contratto con il nuovo acquirente
  • Dichiarazione di recesso presentata dal mezzadro entro un mese dall'avviso di cessione del terreno
  • Passaggio dei debiti annotati sul libretto colonico dal vecchio concedente al nuovo titolare del fondo
  • Richiesta di saldo di un debito colonico al vecchio concedente dopo il mancato pagamento da parte del nuovo subentrante

Cosa questo articolo non dice

  • Scioglimento del contratto di mezzadria per morte del concedente o del mezzadro (regolato dagli Art. 2158 e 2168)
  • Ripartizione dei prodotti e dei frutti del fondo (disciplinata dall'Art. 2155)
  • Efficacia probatoria delle annotazioni presenti sul libretto colonico (prevista dall'Art. 2162)

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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