Art. 2158 Codice Civile

Effetti della morte nella mezzadria Art. 2158

La morte del concedente non scioglie la mezzadria. Se muore il mezzadro il contratto termina a fine anno, salvo proroga o accordo della famiglia colonica.

Testo ufficiale Art. 2158 Codice Civile — Italia

La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla. Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purché assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima dell'inizio del nuovo anno agrario. In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce cosa accade al contratto di mezzadria quando muore una delle parti coinvolte. La morte del concedente, ossia il proprietario del fondo, non causa lo scioglimento del contratto, che prosegue con i suoi eredi.

Se invece muore il mezzadro, la regola generale prevede la fine della mezzadria al termine dell'anno agrario in corso. Tuttavia, la famiglia colonica può evitare la chiusura se trova un accordo per designare tra gli eredi una persona idonea a sostituirlo. Qualora il decesso avvenga negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario, i familiari possono chiedere il proseguimento fino alla fine dell'anno successivo, a condizione che sia garantita la corretta coltivazione del podere. La domanda va presentata entro due mesi dalla morte o prima dell'inizio del nuovo anno agrario.

In qualunque scenario, se il fondo non viene coltivato con la dovuta diligenza, il concedente ha il diritto di far eseguire i lavori necessari a proprie spese, per poi rivalersi sui prodotti e sugli utili del podere.

Quando si applica

  • Morte del proprietario del podere e pretesa dei suoi eredi di interrompere la mezzadria prima del termine.
  • Decesso del mezzadro e intesa dei componenti della famiglia colonica per nominare un erede idoneo che continui la conduzione.
  • Morte del mezzadro avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario con richiesta della famiglia di estendere il contratto fino all'anno successivo.
  • Mancata cura del podere da parte dei familiari dopo la morte del mezzadro e decisione del concedente di far svolgere i lavori ad altri a proprie spese.

Cosa questo articolo non dice

  • Cause generiche di risoluzione o scioglimento del contratto diverse dalla morte delle parti, regolate dall'Art. 2159.
  • Morte del colono nel contratto di colonia parziaria, disciplinata dall'Art. 2168.
  • Ripartizione dei beni tra coniugi in caso di scioglimento del matrimonio o decesso, trattata dall'Art. 215.

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