Cancellazione d'ufficio iscrizione illegittima Art.2191
Il giudice del registro ordina la cancellazione d'ufficio di un'iscrizione priva dei requisiti legali, dopo aver sentito l'interessato. Art. 2191 codice civile.
Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2191 stabilisce che, se un'iscrizione nel registro delle imprese è stata effettuata senza che esistessero le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro deve ordinare la cancellazione d'ufficio. Prima di emettere il decreto, il giudice è obbligato a sentire la persona a cui l'iscrizione si riferisce (l'interessato).
Il provvedimento è un ordine, non una facoltà: il giudice non può decidere se cancellare o no, ma deve farlo una volta accertata la mancanza dei presupposti legali. La procedura è avviata d'ufficio, senza bisogno di richiesta di parte, ma con audizione preventiva dell'interessato per garantire il contraddittorio.
Quando si applica
- Un imprenditore viene iscritto nel registro delle imprese pur non possedendo i requisiti soggettivi previsti dalla legge (es. interdizione o inabilitazione).
- Una società viene registrata senza aver depositato l'atto costitutivo o altri documenti obbligatori, rendendo l'iscrizione illegittima.
- Un'iscrizione avviene per errore materiale dell'ufficio del registro, ad esempio attribuendo a una persona la titolarità di un'impresa che non le appartiene.
- Un'impresa individuale viene iscritta come società di capitali per errore, mancando i presupposti formali per tale qualificazione.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la cancellazione volontaria richiesta dall'imprenditore per cessazione dell'attività, che segue altre norme (eventualmente art. 2190 o procedimenti amministrativi).
- Non copre i motivi di ricorso contro il decreto di cancellazione, trattati dall'art. 2192.
- Non riguarda gli effetti della cancellazione sull'efficacia dell'iscrizione, oggetto dell'art. 2193.
- Non si applica quando l'iscrizione è semplicemente errata ma non priva dei requisiti di legge; in quel caso si può procedere a rettifica volontaria o d'ufficio con altre modalità.
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