Art. 2190 Codice Civile

Iscrizione coattiva nel registro imprese - Art. 2190

L'ufficio del registro invita l'imprenditore a richiedere l'iscrizione omessa; se il termine scade, il giudice puo' ordinarla con decreto.

Testo ufficiale Art. 2190 Codice Civile — Italia

Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un imprenditore omette di richiedere un'iscrizione prevista come obbligatoria nel registro delle imprese, la procedura non rimane bloccata. L'ufficio del registro attiva un sollecito formale inviando una raccomandata all'interessato, fissando un congruo termine entro cui provvedere spontaneamente.

Se l'imprenditore lascia trascorrere la scadenza senza effettuare la richiesta, la questione passa all'autorita' giudiziaria. Il giudice del registro, valutata la situazione, ha il potere di disporre l'iscrizione d'ufficio direttamente tramite decreto.

Quando si applica

  • Un imprenditore commerciale avvia la propria attivita' ma non presenta la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.
  • La Camera di Commercio rileva la mancanza di un formalismo obbligatorio e invia una raccomandata fissando un termine per adempiere.
  • Un imprenditore ignorante la comunicazione del registro lascia scadere il termine assegnato senza formalizzare l'iscrizione.

Cosa questo articolo non dice

  • La cancellazione d'ufficio di un'iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni di legge, regolata dall'Art. 2191.
  • Il ricorso e le modalita' di opposizione contro il decreto emesso dal giudice del registro, disciplinati dall'Art. 2192.
  • Le sanzioni pecuniarie per la mancata o ritardata iscrizione, previste dall'Art. 2194.

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