Istituzione e natura pubblica del registro - Art. 2188
L'articolo 2188 del Codice Civile istituisce il registro delle imprese, un registro pubblico tenuto da un apposito ufficio sotto la vigilanza di un giudice.
È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo istituisce ufficialmente il registro delle imprese, ossia la banca dati pubblica in cui vengono inseriti gli atti e le informazioni sulle attività d'impresa previsti dalla legge.
La norma chiarisce che il registro è pubblico, il che significa che chiunque ha il diritto di prenderne visione e consultare i dati contenutivi sulle imprese iscritte.
La gestione operativa del registro è affidata all'ufficio del registro delle imprese, mentre l'attività di controllo e vigilanza sul suo corretto funzionamento spetta a un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Quando si applica
- Un privato cittadino consulta il registro per verificare l'esistenza e i dati legali di un'impresa con cui intende stipulare un contratto.
- Un creditore controlla i dati aziendali ufficiali per conoscere i soggetti che hanno la rappresentanza legale di una società.
- L'ufficio del registro delle imprese garantisce l'accesso pubblico alle informazioni societarie vigilato dal giudice delegato.
Cosa questo articolo non dice
- Le procedure e le modalità pratiche per eseguire l'iscrizione, che sono disciplinate dall'Art. 2189.
- I casi di iscrizione eseguita d'ufficio dall'autorità, regolati dall'Art. 2190.
- Le conseguenze sanzionatorie per chi omette l'iscrizione obbligatoria, previste dall'Art. 2194.
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