Art. 2212 Codice Civile

Poteri dei commessi per affari conclusi - Art. 2212

I commessi possono ricevere dichiarazioni sull'esecuzione del contratto, reclami per inadempienze e chiedere provvedimenti cautelari. Art. 2212 c.c.

Testo ufficiale Art. 2212 Codice Civile — Italia

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'art. 2212 definisce i poteri dei commessi (impiegati autorizzati a concludere affari per conto dell'imprenditore) per i contratti già stipulati. Essi possono ricevere dichiarazioni relative all'esecuzione del contratto e reclami per inadempienze contrattuali. Inoltre, sono legittimati a chiedere provvedimenti cautelari (ad esempio sequestri o ingiunzioni urgenti) nell'interesse dell'imprenditore.

Questi poteri sono specifici per gli affari già conclusi. Non riguardano la fase di formazione del contratto, che è disciplinata dall'art. 2210, né la possibilità di modificare le condizioni generali, coperta dall'art. 2211. I commessi preposti alla vendita hanno ulteriori facoltà enumerate nell'art. 2213.

Quando si applica

  • Un commesso riceve una lettera di reclamo da un cliente per merce difettosa consegnata.
  • Un commesso accetta una comunicazione scritta di ritardo nella consegna da parte del fornitore.
  • Un commesso presenta al giudice un'istanza di sequestro conservativo per crediti dell'imprenditore verso un cliente insolvente.
  • Un commesso raccoglie una dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.

Cosa questo articolo non dice

  • Concludere nuovi contratti per conto dell'imprenditore (disciplinato dall'art. 2210).
  • Derogare alle condizioni generali di contratto (disciplinato dall'art. 2211).
  • Rilasciare quietanze liberatorie per pagamenti ricevuti (non previsto da questo articolo).
  • Rappresentare l'imprenditore in giudizio per cause ordinarie (solo per provvedimenti cautelari, non per il merito).

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