Art. 2211 Codice Civile

Poteri dei commessi: divieto di deroga Art. 2211

Art. 2211 Codice Civile: i commessi non possono derogare alle condizioni generali di contratto senza speciale autorizzazione scritta.

Testo ufficiale Art. 2211 Codice Civile — Italia

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2211 del Codice Civile stabilisce che i commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non possono modificare le condizioni generali di contratto (le clausole standard) o le clausole stampate sui moduli dell'impresa, a meno che non abbiano una speciale autorizzazione scritta.

Questa norma limita i poteri dei commessi per proteggere l'imprenditore da variazioni non autorizzate delle condizioni contrattuali standard. L'autorizzazione speciale deve essere espressa e scritta.

Il termine 'commessi' si riferisce a collaboratori subordinati dell'imprenditore che hanno il potere di concludere affari per conto dell'impresa, come i venditori nei negozi o gli agenti interni.

Quando si applica

  • Un commesso di un negozio di elettronica non può offrire una garanzia estesa diversa da quella standard senza autorizzazione scritta.
  • Un commesso di un concessionario auto non può modificare il prezzo o le condizioni di finanziamento standard.
  • Un commesso di un'impresa di forniture non può accettare condizioni di pagamento diverse da quelle generali.
  • Un commesso in un supermercato non può concordare uno sconto speciale non previsto.
  • Un commesso di un'agenzia di viaggi non può modificare le condizioni di cancellazione standard.

Cosa questo articolo non dice

  • La norma non si applica agli institori (art. 2203), che hanno poteri più ampi e possono derogare alle condizioni generali senza autorizzazione speciale.
  • Non riguarda i procuratori (art. 2209), se non espressamente previsto nei loro poteri.
  • Non copre la modifica delle condizioni generali da parte dell'imprenditore stesso o di un institore munito di procura.

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