Art. 2210 Codice Civile

Poteri e limiti dei commessi aziendali Art. 2210

L'articolo 2210 stabilisce che i commessi d'impresa possono compiere gli atti ordinari della propria mansione, salvo divieti o autorizzazioni espresse.

Testo ufficiale Art. 2210 Codice Civile — Italia

I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

I commessi dell'imprenditore sono collaboratori aziendali con poteri di rappresentanza limitati alle operazioni di cui sono specificamente incaricati. A differenza degli institori o dei procuratori, non hanno una rappresentanza generale dell'impresa, ma possono compiere gli atti che rientrano ordinariamente nella gestione quotidiana delle loro mansioni, a meno che l'atto di conferimento dei poteri non preveda espresso divieto.

La norma stabilisce tuttavia precisi limiti inderogabili in mancanza di un'autorizzazione espressa. Il commesso non ha il potere di esigere il pagamento di merci che non provvede contestualmente a consegnare, né può accordare ai clienti sconti o dilazioni di pagamento che non siano conformi agli usi commerciali dell'azienda.

Quando si applica

  • Un commesso di un negozio al dettaglio vende merci al pubblico applicando i prezzi di listino fissati dal titolare.
  • Un commesso addetto alle consegne incassa il pagamento del prezzo contestualmente alla consegna della merce al cliente.
  • Un commesso rifiuta la richiesta di un cliente di concedere una dilazione sul pagamento del prezzo in assenza di autorizzazione.

Cosa questo articolo non dice

  • La concessione di sconti eccezionali o dilazioni straordinarie non d'uso, che richiede autorizzazione espressa dell'imprenditore.
  • La rappresentanza generale o la gestione di un ramo d'azienda, riservata all'institore ex art. 2204.
  • La facoltà di derogare alle condizioni generali di contratto predisposte dall'imprenditore, regolata dall'art. 2211.

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