Responsabilità del socio per crediti conferiti - Art. 2255
Il socio che conferisce un credito risponde dell'insolvenza del debitore nei limiti dell'art. 1267, come per la garanzia convenzionale.
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il socio che, come apporto nella società, conferisce un credito (cioè cede alla società il diritto di esigere una somma da un terzo) risponde se il debitore diventa insolvente. La sua responsabilità è limitata: vale quanto previsto dall'art. 1267 per il caso in cui qualcuno si assuma convenzionalmente la garanzia del debito. In pratica, il socio è trattato come un garante che ha volontariamente garantito quel credito.
Non si tratta di una responsabilità illimitata: la società può chiedere al socio solo quanto l'art. 1267 stabilisce per la garanzia convenzionale. Il socio non risponde automaticamente per l'intero importo non riscosso, ma solo nei limiti di quella norma.
Quando si applica
- Un socio conferisce alla società un credito verso un cliente; il cliente fallisce e la società non riesce a riscuotere. Il socio deve risarcire la società nei limiti dell'art. 1267.
- Un socio conferisce un credito assistito da garanzia personale; il debitore è insolvente e la società agisce contro il socio, che risponde solo come se avesse garantito convenzionalmente.
- Un socio conferisce un credito e la società, dopo aver tentato inutilmente il recupero, chiede al socio di coprire la perdita. Il socio è tenuto nei limiti indicati dall'art. 1267.
- Un socio conferisce un credito contestato; il debitore non paga perché la contestazione è fondata. Il socio risponde per l'insolvenza solo se il credito era valido e la mancata riscossione è dovuta a insolvenza.
Cosa questo articolo non dice
- Questa norma non regola il conferimento di beni diversi dai crediti (ad esempio denaro o beni materiali), che è disciplinato dall'art. 2254.
- Non riguarda la responsabilità della società per i debiti personali del socio.
- Non si applica al recesso del socio (art. 2244) o alla liquidazione della quota.
- Non disciplina la garanzia per i crediti futuri o eventuali: il conferimento riguarda crediti determinati.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2255 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.