Garanzia sulla solvenza del debitore Art. 1267
Di norma il cedente non risponde dell'insolvenza del debitore. Se c'è garanzia, risponde nei limiti di quanto ricevuto, più interessi e spese.
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un credito viene ceduto, la regola generale è che chi lo cede (cedente) non garantisce al nuovo titolare (cessionario) che il debitore pagherà. Se il debitore risulta insolvente, il rischio grava sul cessionario.
Se le parti concordano espressamente una garanzia di solvenza, la responsabilità del cedente è comunque circoscritta. Egli non deve pagare l'intero valore del credito ceduto, ma risponde soltanto nei limiti di quanto ha effettivamente ricevuto per la cessione, oltre a dover corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle sostenute per tentare l'escussione del debitore, e risarcire i danni. Qualsiasi patto che cerchi di aumentare questa responsabilità è privo di effetto.
La garanzia stabilita dal contratto viene meno se la mancata riscossione del credito è dovuta alla negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le azioni legali ed esecutive contro il debitore.
Quando si applica
- Un'impresa cede un credito verso un cliente a una banca con garanzia di solvenza e il cliente fallisce prima del pagamento.
- Un cessionario chiede al cedente una somma superiore a quella ricevuta per la cessione a titolo di rimborso dell'insoluto.
- Un nuovo creditore lascia prescrivere l'azione esecutiva contro il debitore e pretenda poi di rivalersi sul vecchio creditore.
Cosa questo articolo non dice
- L'obbligo del cedente di garantire l'esistenza del credito al momento della cessione, disciplinato dall'Art. 1266.
- L'insolvenza del nuovo debitore nelle ipotesi di delegazione, espromissione o accollo, regolata dall'Art. 1274.
- I divieti legali o contrattuali relativi alla cedibilità dei crediti, previsti dagli articoli 1260 e 1261.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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