Art. 2256 Codice Civile

Uso illegittimo delle cose sociali (Art. 2256)

L'art. 2256 vieta al socio di usare beni sociali per scopi personali senza consenso. Non prevede sanzioni, ma stabilisce un obbligo.

Testo ufficiale Art. 2256 Codice Civile — Italia

Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2256 vieta al socio di utilizzare i beni del patrimonio sociale per scopi che non hanno nulla a che fare con l'oggetto della società, a meno che non ottenga il consenso degli altri soci.

Per 'patrimonio sociale' si intendono tutti i beni conferiti dai soci o acquistati dalla società. Per 'fini estranei' si intendono attività non previste dallo scopo sociale.

L'articolo non indica cosa accade in caso di violazione; si limita a porre il divieto. Il consenso deve essere espresso dagli altri soci, secondo le regole di amministrazione.

Quando si applica

  • Un socio utilizza l'autovettura della società per un viaggio di piacere senza chiedere il permesso agli altri soci.
  • Un socio preleva denaro dal conto corrente sociale per pagare un debito personale.
  • Un socio concede in prestito a un amico un macchinario della società senza autorizzazione.
  • Un socio utilizza il locale commerciale della società per organizzare una festa privata.
  • Un socio usa il marchio sociale per un'attività personale non collegata alla società.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre l'uso di beni sociali da parte di amministratori che non sono soci.
  • Non copre l'uso per fini attinenti alla società, anche se non autorizzato.
  • Non stabilisce sanzioni o rimedi per la violazione.
  • Non si applica alle società con un solo socio (unipersonali) perché mancano gli 'altri soci'.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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