Partecipazione dell'incapace alla s.n.c.: art. 2294
La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata all'osservanza degli articoli 320, 397, 424 e 425 del codice civile.
La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 397, 424 e 425.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma riguarda chi non ha piena capacità di agire, cioè il minore, l'interdetto o l'inabilitato, e la sua partecipazione a una società in nome collettivo. Partecipare significa diventare socio, per esempio entrando in una s.n.c. già esistente o comparendo nell'atto costitutivo.
La legge non dice che l'incapace non può mai essere socio: dice che, in ogni caso, la sua partecipazione è subordinata all'osservanza delle regole sulla rappresentanza e amministrazione dei beni degli incapaci. Per il minore e per l'interdetto contano le norme sulla responsabilità genitoriale e sulla tutela; per l'inabilitato contano le norme sull'assistenza del curatore.
Quando si applica
- Un genitore vuole costituire una s.n.c. con il figlio minore: la partecipazione del figlio deve seguire le regole sulla rappresentanza del minore.
- Il tutore di una persona interdetta intende farla entrare in una s.n.c. già operante: la norma richiede l'osservanza delle disposizioni sulla tutela.
- Una persona inabilitata è già socia e deve compiere un atto di straordinaria amministrazione relativo alla quota: servono le forme di assistenza previste dagli articoli 424 e 425.
- Un atto costitutivo di una s.n.c. include come socio un incapace: la partecipazione è subordinata al rispetto delle disposizioni richiamate dall'art. 2294.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la partecipazione dell'incapace alle società di capitali: per quelle forme societarie valgono altre norme.
- Non stabilisce da sola se l'incapace può essere socio: rinvia agli articoli 320, 397, 424 e 425.
- Non disciplina il recesso, l'esclusione o la morte del socio incapace: queste evenienze sono trattate dalle norme generali sulla società in nome collettivo.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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