Gerarchia delle norme per la S.n.c. Art. 2293
L'articolo stabilisce che la società in nome collettivo è regolata dalle norme del proprio capo e, in sussidio, da quelle della società semplice.
La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione stabilisce il criterio di coordinamento tra le regole generali e quelle speciali nell'ambito delle società di persone.
La disciplina specifica dettata per la società in nome collettivo costituisce la fonte primaria. In presenza di lacune o dove la norma specifica non disponga diversamente, si applicano in via sussidiaria le disposizioni generali previste per la società semplice.
Quando si applica
- Determinare quali norme applicare all'amministrazione di una società in nome collettivo in assenza di patti specifici
- Individuare la disciplina residuale sui diritti e gli obblighi dei soci nei confronti della società
- Verificare la regolamentazione dello scioglimento del rapporto sociale per il recesso o la morte del socio
Cosa questo articolo non dice
- I requisiti di forma e contenuto dell'atto costitutivo, disciplinati specificamente da altro articolo
- La regolamentazione del divieto di concorrenza a carico dei soci
- La disciplina della rappresentanza della società e delle sedi secondarie
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