Art. 2293 Codice Civile

Gerarchia delle norme per la S.n.c. Art. 2293

L'articolo stabilisce che la società in nome collettivo è regolata dalle norme del proprio capo e, in sussidio, da quelle della società semplice.

Testo ufficiale Art. 2293 Codice Civile — Italia

La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione stabilisce il criterio di coordinamento tra le regole generali e quelle speciali nell'ambito delle società di persone.

La disciplina specifica dettata per la società in nome collettivo costituisce la fonte primaria. In presenza di lacune o dove la norma specifica non disponga diversamente, si applicano in via sussidiaria le disposizioni generali previste per la società semplice.

Quando si applica

  • Determinare quali norme applicare all'amministrazione di una società in nome collettivo in assenza di patti specifici
  • Individuare la disciplina residuale sui diritti e gli obblighi dei soci nei confronti della società
  • Verificare la regolamentazione dello scioglimento del rapporto sociale per il recesso o la morte del socio

Cosa questo articolo non dice

  • I requisiti di forma e contenuto dell'atto costitutivo, disciplinati specificamente da altro articolo
  • La regolamentazione del divieto di concorrenza a carico dei soci
  • La disciplina della rappresentanza della società e delle sedi secondarie

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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