Art. 2295 Codice Civile

Contenuto dell'atto costitutivo di S.n.c. - Art. 2295

L'art. 2295 elenca i dati obbligatori dell'atto costitutivo della S.n.c., come soci, ragione sociale, amministratori, sede, oggetto e conferimenti.

Testo ufficiale Art. 2295 Codice Civile — Italia

L'atto costitutivo della società deve indicare: 1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci; 3 2) la ragione sociale; 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società; 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 5) l'oggetto sociale; 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 9) la durata della società. ------------------ AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformità dell' art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 , gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile , nonché il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo elenca gli elementi essenziali che devono comparire nel contratto con cui viene creata una società in nome collettivo. Il documento deve identificare con precisione chi sono i soci, la denominazione sotto cui la società opera (ragione sociale), le persone a cui spettano l'amministrazione e la rappresentanza, la sede legale ed eventuali sedi secondarie, oltre al tipo di attività economica che la società si propone di svolgere (oggetto sociale).

L'atto deve inoltre specificare le risorse o i beni versati da ciascun socio (conferimenti), il valore assegnato a tali beni e i criteri usati per valutarli. Se un socio partecipa apportando la propria attività lavorativa anziché beni o denaro, occorre indicare quali prestazioni è tenuto a svolgere. Infine, vanno indicate le regole per distribuire gli utili e dividere le perdite tra i soci e la durata della società. La menzione relativa alla razza è stata abrogata nel 1944.

Quando si applica

  • Due persone decidono di fondare un'officina meccanica come società in nome collettivo e devono indicare nell'atto chi ha il potere di firmare i contratti.
  • I soci di una società in nome collettivo devono concordare e inserire nell'atto costitutivo la stima del valore del furgone conferito da uno di loro.
  • Un socio partecipa apportando il proprio lavoro manuale e le parti devono specificare nel contratto sociale quali mansioni si impegna a svolgere.
  • I fondatori devono stabilire la data di scadenza della società e le percentuali di ripartizione dei guadagni annuali o delle perdite.

Cosa questo articolo non dice

  • I requisiti e le modalità di deposito e pubblicazione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese (regolati dagli articoli 2296 e 2297).
  • Le conseguenze del recesso o dell'esclusione di un socio e il calcolo della sua quota di liquidazione (disciplinati dagli articoli 2285, 2286 e 2289).
  • I limiti al divieto di concorrenza a carico dei soci (disciplinati dall'articolo 2301).

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