Art. 2310: Rappresentanza della società in liquidazione
Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della societa', anche in giudizio, spetta ai liquidatori.
Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una società entra in liquidazione, vengono nominati dei liquidatori. La loro nomina deve essere iscritta nel registro delle imprese (articolo 2309). Dal momento dell'iscrizione, i liquidatori diventano i rappresentanti legali della società. Questo significa che hanno il potere di compiere atti in nome e per conto della società, compreso stare in giudizio (cioè rappresentarla in tribunale). Prima dell'iscrizione, la rappresentanza spetta ancora agli amministratori.
La rappresentanza dei liquidatori copre tutti gli atti necessari per la liquidazione: vendere i beni, riscuotere crediti, pagare debiti, e concludere transazioni. Anche se la società è in liquidazione, può essere convenuta in giudizio; la citazione va notificata ai liquidatori, non agli amministratori.
L'articolo 2310 non riguarda la responsabilità personale dei liquidatori, né la loro revoca o la chiusura della liquidazione.
Quando si applica
- Dopo l'iscrizione della nomina, i liquidatori possono vendere un immobile della società.
- Un creditore cita in giudizio la società in liquidazione: la notifica va fatta ai liquidatori, non agli amministratori.
- I liquidatori firmano un contratto di affitto per un locale durante la liquidazione.
- Un terzo acquista beni dalla società dopo l'iscrizione: il contratto è valido se stipulato con i liquidatori.
- I liquidatori rappresentano la società in un procedimento arbitrale.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la responsabilità personale dei liquidatori per i debiti sociali.
- Non riguarda la nomina o la revoca dei liquidatori (art. 2309).
- Non riguarda il bilancio finale di liquidazione (art. 2311).
- Non riguarda la cancellazione della società (art. 2312).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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