Art. 2310 Codice Civile

Art. 2310: Rappresentanza della società in liquidazione

Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della societa', anche in giudizio, spetta ai liquidatori.

Testo ufficiale Art. 2310 Codice Civile — Italia

Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Quando una società entra in liquidazione, vengono nominati dei liquidatori. La loro nomina deve essere iscritta nel registro delle imprese (articolo 2309). Dal momento dell'iscrizione, i liquidatori diventano i rappresentanti legali della società. Questo significa che hanno il potere di compiere atti in nome e per conto della società, compreso stare in giudizio (cioè rappresentarla in tribunale). Prima dell'iscrizione, la rappresentanza spetta ancora agli amministratori.

La rappresentanza dei liquidatori copre tutti gli atti necessari per la liquidazione: vendere i beni, riscuotere crediti, pagare debiti, e concludere transazioni. Anche se la società è in liquidazione, può essere convenuta in giudizio; la citazione va notificata ai liquidatori, non agli amministratori.

L'articolo 2310 non riguarda la responsabilità personale dei liquidatori, né la loro revoca o la chiusura della liquidazione.

Quando si applica

  • Dopo l'iscrizione della nomina, i liquidatori possono vendere un immobile della società.
  • Un creditore cita in giudizio la società in liquidazione: la notifica va fatta ai liquidatori, non agli amministratori.
  • I liquidatori firmano un contratto di affitto per un locale durante la liquidazione.
  • Un terzo acquista beni dalla società dopo l'iscrizione: il contratto è valido se stipulato con i liquidatori.
  • I liquidatori rappresentano la società in un procedimento arbitrale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda la responsabilità personale dei liquidatori per i debiti sociali.
  • Non riguarda la nomina o la revoca dei liquidatori (art. 2309).
  • Non riguarda il bilancio finale di liquidazione (art. 2311).
  • Non riguarda la cancellazione della società (art. 2312).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2310 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile