Scioglimento della società e cause: Art. 2308
L'art. 2308 c.c. disciplina lo scioglimento della società per le cause dell'art. 2272, per provvedimento governativo o per liquidazione giudiziale.
La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 311 316 --------------- AGGIORNAMENTO (311) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (316) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce le cause specifiche che portano allo scioglimento della società in nome collettivo, affiancandosi alle cause generali di scioglimento previste per le società di persone dall'articolo 2272.
Oltre alle cause ordinarie, la società si scioglie qualora intervenga un provvedimento dell'autorità governativa nei casi previsti dalla legge, oppure a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
L'avvio della liquidazione giudiziale o il provvedimento dell'autorità pubblica determinano quindi la cessazione dell'attività ordinaria e l'entrata della società nella fase di liquidazione.
Quando si applica
- Un provvedimento dell'autorità governativa dispone d'ufficio lo scioglimento della società nei casi previsti dalla legge
- La società viene sottoposta all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a seguito dello stato di insolvenza
- I soci prendono atto del verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2272
Cosa questo articolo non dice
- Le cause generali di scioglimento comuni a tutte le società semplici e personali, disciplinate dall'articolo 2272
- Le procedure operative per la nomina e la pubblicazione dei liquidatori
- La redazione del bilancio finale di liquidazione e la ripartizione dell'attivo residuo tra i soci
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