Procedimento di impugnazione delibere: Art. 2378
L'articolo 2378 c.c. disciplina l'impugnazione delle delibere societarie, la sospensione e il termine di quindici giorni per l'udienza di conferma.
L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede. Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 111 del codice di procedura civile , qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto. Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto. Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza. Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma dell'articolo 2377. I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'impugnazione delle decisioni dell'assemblea si propone con atto di citazione davanti al tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede. Chi agisce deve dimostrare di possedere la quota azionaria minima prescritta dall'articolo 2377 al momento della proposizione della domanda.
Se nel corso del processo il numero di azioni scende sotto la soglia minima a causa di trasferimenti tra vivi, il giudice non può pronunciare l'annullamento della deliberazione e procede soltanto sulla richiesta di risarcimento del danno, ove formulata. Chi impugna può chiedere la sospensione dell'efficacia della delibera con ricorso depositato insieme alla citazione. In casi di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale decide subito con decreto e fissa l'udienza entro quindici giorni per la conferma, modifica o revoca della decisione.
Il giudice decide sulla sospensione bilanciando il pregiudizio del socio con quello della società e può imporre una garanzia per eventuali danni. Tutte le impugnazioni contro la medesima deliberazione sono istruite congiuntamente e decise con una sola sentenza. I provvedimenti di sospensione e la sentenza finale devono essere iscritti nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Quando si applica
- Un socio notifica un atto di citazione al tribunale dove ha sede la società per contestare una deliberazione assembleare.
- Un azionista chiede la sospensione cautelare urgente di una delibera e il presidente del tribunale fissa l'udienza entro quindici giorni.
- Un socio vende parte della propria partecipazione durante il giudizio e la causa prosegue per il solo risarcimento dei danni.
- Diversi azionisti propongono ricorsi distinti contro la medesima delibera e il tribunale unifica i procedimenti in un unico processo.
Cosa questo articolo non dice
- I vizi e le cause specifiche che rendono una deliberazione annullabile, regolati dall'articolo 2377.
- I casi generali di nullità radicata delle deliberazioni assembleari.
- La disciplina dell'impugnazione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione.
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