Annullabilità delle deliberazioni - Art. 2377
Deliberazione annullabile se contraria a legge o statuto. Impugnazione entro 90 giorni. Quota: 1‰ (quotate) o 5% (altre). Risarcimento per soci senza voto.
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti . Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria. I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto. La deliberazione non può essere annullata: 1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369; 2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta; 3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno. Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che le deliberazioni assembleari vincolano tutti i soci se conformi a legge e statuto. Se sono invalide, possono essere impugnate da soci assenti, dissenzienti o astenuti, nonché da amministratori, consiglio di sorveglianza e collegio sindacale.
Per impugnare, i soci devono possedere una quota minima di azioni con diritto di voto: 1 per mille del capitale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (quotate) e il 5 per cento nelle altre. Lo statuto può ridurre o eliminare tale requisito. Chi non raggiunge la soglia o è privo di voto ha diritto al risarcimento del danno. L'impugnazione va proposta entro 90 giorni dalla delibera o dalla sua iscrizione o deposito.
L'annullamento ha effetto per tutti i soci, ma sono salvi i diritti dei terzi in buona fede. Non può essere annullata per vizi formali non determinanti (partecipazione di non legittimati, voti invalidi, errori di conteggio o verbale incompleto) salvo che abbiano influito sulla costituzione o sulla maggioranza. Se la delibera è sostituita con una conforme, l'annullamento non ha luogo e il giudice decide sulle spese e sul risarcimento.
Quando si applica
- Un socio assente impugna una delibera di aumento di capitale approvata con voto di un non socio determinante.
- Un socio con lo 0,5% del capitale in una società non quotata chiede il risarcimento per una delibera illegittima, non potendo impugnare per mancanza di quota.
- Un amministratore impugna una delibera che approva un bilancio falso entro 90 giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese.
- Un socio dissenziente contesta una delibera di fusione perché il verbale non riporta i voti effettivi e impedisce di accertare la validità.
Cosa questo articolo non dice
- La nullità delle deliberazioni (art. 2379), che riguarda vizi più gravi come l'oggetto impossibile o illecito.
- Le disposizioni speciali per le delibere di aumento o riduzione del capitale e di emissione di obbligazioni (art. 2379-ter).
- La sanatoria della nullità (art. 2379-bis), che prevede termini e condizioni diverse.
- Il diritto di recesso del socio, disciplinato da altre norme del codice.
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