Presidente del collegio sindacale: nomina (Art. 2398)
L'art. 2398 c.c. stabilisce che il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Scopri come avviene la nomina e i relativi effetti.
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. ----------------- AGGIORNAMENTO (84) Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo riguarda chi presiede il collegio sindacale, l'organo che controlla l'amministrazione di una società. Stabilisce che il presidente viene scelto dall'assemblea dei soci, non dagli altri membri del collegio o da terzi. La nomina avviene quindi in sede assembleare, con le maggioranze previste per le delibere dell'assemblea. La disposizione è breve ma fondamentale per la governance societaria, poiché individua l'autorità competente a scegliere il presidente, che ha funzioni di coordinamento e rappresentanza del collegio.
Quando si applica
- L'assemblea dei soci di una S.p.A. deve eleggere il presidente del collegio sindacale tra i membri nominati.
- Il presidente del collegio sindacale cessa dall'incarico e l'assemblea deve provvedere a una nuova nomina.
- Una società di capitali deve adeguare il proprio statuto per specificare le modalità di nomina del presidente del collegio sindacale, in conformità all'art. 2398.
- Un socio contesta la validità della nomina del presidente del collegio, sostenendo che non è stata effettuata dall'assemblea.
Cosa questo articolo non dice
- La durata in carica del presidente o i casi di revoca (disciplinati da altre norme, come l'art. 2400).
- I poteri specifici del presidente rispetto agli altri sindaci (regolati principalmente dall'art. 2404 e seguenti).
- I requisiti di eleggibilità del presidente, che sono gli stessi previsti per i sindaci dall'art. 2399.
- Le modalità di convocazione dell'assemblea per la nomina (disciplinate dalle norme sulle assemblee).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2398 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.