Composizione del collegio sindacale Art. 2397
Il collegio sindacale: tre o cinque membri effettivi e due supplenti; almeno un effettivo e un supplente revisori legali; gli altri da albi o università.
Collegio sindacale Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35 . ----------------- AGGIORNAMENTO (84) Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2397 del Codice Civile stabilisce la composizione del collegio sindacale nelle società per azioni. Il collegio è formato da tre o cinque membri effettivi (soci o non soci) e da due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
I restanti membri, se non sono revisori legali, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Un comma abrogato (D.L. 5/2012) e un aggiornamento (D.Lgs. 88/1992) non incidono sulla regola attuale di composizione.
Quando si applica
- Una società per azioni con tre soci nomina un collegio sindacale di tre membri effettivi e due supplenti.
- Un revisore legale iscritto al registro viene designato come membro effettivo del collegio.
- Un commercialista iscritto all'albo dei revisori viene nominato sindaco supplente.
- Un professore universitario di diritto commerciale accetta la carica di sindaco effettivo.
- Il Ministero della Giustizia pubblica un decreto che elenca gli albi professionali da cui attingere i sindaci non revisori.
Cosa questo articolo non dice
- La retribuzione dei sindaci, trattata dall'art. 2402.
- Le cause di ineleggibilità e decadenza, disciplinate dall'art. 2399.
- I poteri del collegio sindacale, descritti dall'art. 2403-bis.
- Le modalità di sostituzione dei sindaci, regolate dall'art. 2401.
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