Art. 2397 Codice Civile

Composizione del collegio sindacale Art. 2397

Il collegio sindacale: tre o cinque membri effettivi e due supplenti; almeno un effettivo e un supplente revisori legali; gli altri da albi o università.

Testo ufficiale Art. 2397 Codice Civile — Italia

Collegio sindacale Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35 . ----------------- AGGIORNAMENTO (84) Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2397 del Codice Civile stabilisce la composizione del collegio sindacale nelle società per azioni. Il collegio è formato da tre o cinque membri effettivi (soci o non soci) e da due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I restanti membri, se non sono revisori legali, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Un comma abrogato (D.L. 5/2012) e un aggiornamento (D.Lgs. 88/1992) non incidono sulla regola attuale di composizione.

Quando si applica

  • Una società per azioni con tre soci nomina un collegio sindacale di tre membri effettivi e due supplenti.
  • Un revisore legale iscritto al registro viene designato come membro effettivo del collegio.
  • Un commercialista iscritto all'albo dei revisori viene nominato sindaco supplente.
  • Un professore universitario di diritto commerciale accetta la carica di sindaco effettivo.
  • Il Ministero della Giustizia pubblica un decreto che elenca gli albi professionali da cui attingere i sindaci non revisori.

Cosa questo articolo non dice

  • La retribuzione dei sindaci, trattata dall'art. 2402.
  • Le cause di ineleggibilità e decadenza, disciplinate dall'art. 2399.
  • I poteri del collegio sindacale, descritti dall'art. 2403-bis.
  • Le modalità di sostituzione dei sindaci, regolate dall'art. 2401.

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