Art. 2400 Codice Civile

Nomina, durata e revoca dei sindaci: Art. 2400

I sindaci durano tre esercizi e restano in carica fino alla ricostituzione del collegio. La revoca richiede giusta causa e decreto del tribunale.

Testo ufficiale Art. 2400 Codice Civile — Italia

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce la durata e le regole per l'assunzione e la fine dell'incarico dei sindaci. I primi sindaci sono indicati nell'atto costitutivo, mentre le nomine successive spettano all'assemblea. L'incarico dura tre esercizi e si conclude alla data della riunione convocata per approvare il bilancio del terzo esercizio.

Se il mandato scade, la cessazione non è immediata: i sindaci restano operativi fino a quando il collegio non viene ricostituito con i nuovi membri. L'assemblea non può revocare liberamente un sindaco; per la revoca è indispensabile una giusta causa ed è necessaria la conferma del tribunale con apposito decreto, dopo aver ascoltato il sindaco interessato.

La norma impone anche trasparenza ed esecuzione tempestiva. Prima di accettare l'incarico, il candidato deve dichiarare all'assemblea gli altri ruoli di amministrazione o controllo ricoperti in altre società. Successivamente, gli amministratori devono iscrivere la nomina o la cessazione nel registro delle imprese entro trenta giorni.

Quando si applica

  • Un'assemblea soci vorrebbe revocare un sindaco che ha espresso rilievi critici sulla gestione finanziaria
  • Un collegio sindacale giunto a scadenza continua a operare perché la società non ha ancora nominato i successori
  • Un candidato sindaco deve elencare i propri incarichi in altre società prima che l'assemblea deliberi la sua nomina
  • Gli amministratori devono comunicare i dati anagrafici dei nuovi sindaci al registro delle imprese

Cosa questo articolo non dice

  • La sostituzione immediata di un sindaco dimissionario o deceduto prima della scadenza naturale, disciplinata dall'articolo 2401
  • La determinazione del compenso economico spettante ai sindaci, regolata dall'articolo 2402
  • I requisiti legali di professionalità e le cause di ineleggibilità, disciplinati dall'articolo 2399

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