Sostituzione dei sindaci - Art. 2401
Morte, rinunzia o decadenza di un sindaco: subentrano i supplenti (per età). Nuovi in carica fino all'assemblea. Se presidente, subentra il più anziano.
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo. ------------------- AGGIORNAMENTO (84) Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 , ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1."
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La sostituzione dei sindaci (membri del collegio sindacale) avviene quando un sindaco effettivo muore, rinuncia o viene dichiarato decaduto. In questi casi, subentrano i sindaci supplenti, seguendo l'ordine di età (il più anziano per primo), come previsto dall'articolo 2397 secondo comma.
I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci, che dovrà nominare i sindaci effettivi e supplenti necessari per completare il collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli già in carica.
Se a cessare è il presidente del collegio sindacale, la presidenza passa al sindaco più anziano fino alla prossima assemblea.
Se i sindaci supplenti non sono sufficienti a completare il collegio, l'assemblea deve essere convocata per provvedere alla integrazione.
Quando si applica
- Un sindaco effettivo muore improvvisamente; subentra il supplente più anziano disponibile.
- Un sindaco rinuncia all'incarico durante l'esercizio; il supplente successivo in ordine di età prende il suo posto.
- Un sindaco viene dichiarato decaduto per una causa di ineleggibilità (es. condanna penale); si attiva la sostituzione con i supplenti.
- Il presidente del collegio sindacale cessa dalla carica; il sindaco più anziano tra i superstiti assume la presidenza fino all'assemblea.
- Dopo la morte di due sindaci effettivi, i supplenti non bastano a coprire i posti; l'assemblea viene convocata per nominare nuovi membri.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la sostituzione degli amministratori (consiglio di amministrazione) – quella è disciplinata da altre norme del codice civile.
- Non elenca le cause di decadenza dei sindaci – queste sono previste dall'art. 2399.
- Non fissa la retribuzione dei nuovi sindaci nominati – la retribuzione è stabilita dall'art. 2402.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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