Scambio di informazioni - Art. 2409-septies
L'obbligo di scambio di informazioni rilevanti tra collegio sindacale e revisori legali per l'espletamento dei rispettivi compiti.
Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il collegio sindacale (organo interno di controllo) e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti (società di revisione esterna) devono scambiarsi tempestivamente le informazioni che sono rilevanti per lo svolgimento dei loro compiti.
Questo scambio riguarda dati, documenti o comunicazioni che ciascuno ritiene necessari per adempiere alle proprie funzioni di controllo e revisione.
La norma non specifica modalità o tempistiche, ma richiede che lo scambio avvenga “tempestivamente”, cioè senza ritardi ingiustificati.
Si tratta di un dovere reciproco: entrambi gli organi devono attivarsi per condividere le informazioni utili.
Quando si applica
- Il collegio sindacale scopre irregolarità contabili e deve informare immediatamente i revisori legali.
- I revisori legali rilevano anomalie nei documenti forniti dalla società e chiedono chiarimenti al collegio sindacale.
- Durante la redazione della relazione annuale, il collegio sindacale comunica ai revisori i propri rilievi sul bilancio.
- I revisori legali trasmettono al collegio sindacale le evidenze raccolte durante i controlli di revisione.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce quali informazioni siano 'rilevanti' – spetta ai singoli organi valutarlo caso per caso.
- Non prevede sanzioni per la violazione dell'obbligo di scambio.
- Non regola i rapporti tra collegio sindacale e altri organi sociali (come il consiglio di gestione o di sorveglianza).
- Non impone un formato specifico per lo scambio (ad esempio riunioni congiunte o documenti scritti).
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