Art. 2409-bis (abrogato): revisione legale
Art. 2409-bis è stato abrogato: non più in vigore. Prevedeva revisione legale affidata al collegio sindacale per società senza bilancio consolidato.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 . Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2409-bis del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Non è più in vigore.
Prima dell'abrogazione, la norma consentiva alle società che non erano obbligate a redigere il bilancio consolidato di prevedere nello statuto che la revisione legale dei conti fosse esercitata dal collegio sindacale. Questa opzione era subordinata alla condizione che tutti i membri del collegio sindacale fossero revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Quando si applica
- Una S.r.l. senza obbligo di bilancio consolidato sceglieva, tramite statuto, di affidare la revisione legale al proprio collegio sindacale.
- Il collegio sindacale di una società non quotata era composto interamente da revisori iscritti, consentendo di svolgere la revisione legale senza un revisore esterno.
- Un socio contestava la mancanza di un revisore esterno, ma la società dimostrava di aver optato per la revisione interna ai sensi dell'articolo allora in vigore.
- Una società per azioni che redigeva solo il bilancio di esercizio e non il consolidato decideva di avvalersi dell'opzione prevista dall'art. 2409-bis.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda tutte le società, ma solo quelle non obbligate al bilancio consolidato.
- Non è più applicabile: l'articolo è stato abrogato e non può essere invocato in controversie attuali.
- Non permette al collegio sindacale di svolgere la revisione legale in assenza di membri iscritti al registro dei revisori.
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