Art. 2423-bis Codice Civile

Principi di redazione del bilancio - Art. 2423-bis

Art. 2423-bis c.c.: prudenza, continuità, sostanza, utili realizzati, competenza, rischi post-chiusura, valutazione separata, costanza.

Testo ufficiale Art. 2423-bis Codice Civile — Italia

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività ... ; 246 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto ; 246 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. ------------ AGGIORNAMENTO (246) Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 , ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2423-bis del Codice Civile elenca i principi fondamentali per la redazione del bilancio. Non fornisce regole tecniche dettagliate, ma criteri guida per la valutazione e la rappresentazione delle voci contabili.

I principi includono: valutazione prudente (non anticipare utili incerti), prospettiva di continuazione dell'attività (going concern), prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica (ad esempio un leasing finanziario va contabilizzato come acquisto), registrazione solo di utili effettivamente realizzati, competenza economica (costi e ricavi nell'esercizio di competenza indipendentemente dal pagamento), obbligo di considerare rischi e perdite anche se conosciuti dopo la chiusura, valutazione separata di elementi eterogenei, e divieto di modifica dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro.

Le deroghe al principio di costanza dei criteri sono consentite solo in casi eccezionali, e devono essere motivate nella nota integrativa indicandone l'influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico. L'articolo è stato aggiornato dal D.Lgs. 139/2015, che ha introdotto il principio della sostanza dell'operazione (numero 1-bis), applicabile ai bilanci a partire dal 1° gennaio 2016.

Quando si applica

  • Un'impresa che valuta le rimanenze a costo storico senza considerare un calo di mercato: il principio di prudenza impone di svalutare.
  • Un contratto di leasing in cui l'azienda iscrive il bene come di proprietà del locatore, ma la sostanza economica è un acquisto: il principio 1-bis richiede di iscrivere il bene.
  • Una società che vuole cambiare il metodo di ammortamento da quote costanti a decrescenti per migliorare l'utile: il principio di costanza lo vieta salvo casi eccezionali.
  • Alla data di chiusura, l'azienda viene a sapere di una causa legale potenzialmente dannosa: deve accantonare un fondo rischi anche se la notizia arriva dopo la chiusura.
  • Un'azienda vende merci in acconto ma non ha ancora consegnato: non può iscrivere l'utile fino alla consegna (utili realizzati).

Cosa questo articolo non dice

  • Il contenuto specifico dello stato patrimoniale e del conto economico (disciplinato dagli artt. 2424 e 2425).
  • Le regole fiscali per la determinazione del reddito imponibile (non rientrano nel codice civile).
  • La possibilità di modificare i criteri di valutazione senza motivazione (la deroga è solo eccezionale e va motivata).
  • L'obbligo di redigere il bilancio consolidato (trattato in altre disposizioni).

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