Art. 2424-bis Codice Civile

Criteri per voci dello stato patrimoniale - Art. 2424-bis

L'articolo 2424-bis disciplina la collocazione di immobilizzazioni, fondi rischi, TFR, ratei, risconti e azioni proprie nello stato patrimoniale.

Testo ufficiale Art. 2424-bis Codice Civile — Italia

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120. Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo. Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter. 246 ------------ AGGIORNAMENTO (246) Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 , ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce le regole per iscrivere specifiche voci nello stato patrimoniale del bilancio societario. Gli elementi destinati a un uso durevole vanno tra le immobilizzazioni, comprese le partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 2359.

I fondi per rischi e oneri possono coprire soltanto perdite o debiti determinati, certi o probabili, ma indeterminati nell'ammontare o nella data alla chiusura dell'esercizio. I ratei e i risconti ripartiscono costi e proventi comuni a piu esercizi in base al tempo.

Le attivita con obbligo di retrocessione restano nel bilancio del venditore, il trattamento di fine rapporto segue l'articolo 2120 e le azioni proprie riducono direttamente il patrimonio netto secondo l'articolo 2357-ter.

Quando si applica

  • Classificazione di un macchinario aziendale destinato a un uso prolungato tra le immobilizzazioni.
  • Iscrizione di un accantonamento per una controversia legale pendente di ammontare ancora incerto.
  • Ripartizione pro quota temporale di un costo assicurativo a cavallo di due esercizi tramite risconto.
  • Rilevazione in bilancio del trattamento di fine rapporto maturato dai lavoratori subordinati.
  • Rilevazione delle azioni proprie acquistate dalla societa a diretta riduzione del patrimonio netto.

Cosa questo articolo non dice

  • Lo schema di classificazione generale e l'ordine delle voci dello stato patrimoniale.
  • I criteri generali di valutazione analitica dei beni iscritti in bilancio.
  • La composizione e le informazioni dettagliate da inserire nella nota integrativa.

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