Criteri per voci dello stato patrimoniale - Art. 2424-bis
L'articolo 2424-bis disciplina la collocazione di immobilizzazioni, fondi rischi, TFR, ratei, risconti e azioni proprie nello stato patrimoniale.
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120. Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo. Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter. 246 ------------ AGGIORNAMENTO (246) Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 , ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce le regole per iscrivere specifiche voci nello stato patrimoniale del bilancio societario. Gli elementi destinati a un uso durevole vanno tra le immobilizzazioni, comprese le partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 2359.
I fondi per rischi e oneri possono coprire soltanto perdite o debiti determinati, certi o probabili, ma indeterminati nell'ammontare o nella data alla chiusura dell'esercizio. I ratei e i risconti ripartiscono costi e proventi comuni a piu esercizi in base al tempo.
Le attivita con obbligo di retrocessione restano nel bilancio del venditore, il trattamento di fine rapporto segue l'articolo 2120 e le azioni proprie riducono direttamente il patrimonio netto secondo l'articolo 2357-ter.
Quando si applica
- Classificazione di un macchinario aziendale destinato a un uso prolungato tra le immobilizzazioni.
- Iscrizione di un accantonamento per una controversia legale pendente di ammontare ancora incerto.
- Ripartizione pro quota temporale di un costo assicurativo a cavallo di due esercizi tramite risconto.
- Rilevazione in bilancio del trattamento di fine rapporto maturato dai lavoratori subordinati.
- Rilevazione delle azioni proprie acquistate dalla societa a diretta riduzione del patrimonio netto.
Cosa questo articolo non dice
- Lo schema di classificazione generale e l'ordine delle voci dello stato patrimoniale.
- I criteri generali di valutazione analitica dei beni iscritti in bilancio.
- La composizione e le informazioni dettagliate da inserire nella nota integrativa.
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