Obblighi e principi di redazione del bilancio: Art. 2423
L'Art. 2423 stabilisce la struttura del bilancio societario, imponendo chiarezza e una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale.
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico , dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 246 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. 246 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. ------------ AGGIORNAMENTO (246) Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 , ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Gli amministratori hanno l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio, il quale deve essere composto da quattro documenti essenziali: lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa. L'obiettivo primario della redazione e fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'azienda.
Se le norme legislative ordinarie non appaiono sufficienti a garantire una rappresentazione veritiera e corretta, gli amministratori sono tenuti a integrare il bilancio con informazioni complementari. Al contrario, e consentito non applicare le regole d'informativa o di valutazione quando i loro effetti risultino del tutto irrilevanti ai fini del quadro d'insieme.
In casi eccezionali, qualora una disposizione specifica sia incompatibile con il principio della rappresentazione veritiera e corretta, la norma non deve essere applicata. Gli amministratori devono motivare espressamente la deroga nella nota integrativa, accantonando gli eventuali utili derivanti da tale deroga in una riserva non distribuibile.
Quando si applica
- Predisposizione del bilancio d'esercizio da parte del consiglio di amministrazione con i quattro documenti prescritti
- Integrazione della nota integrativa con dati extracontabili per chiarire situazioni finanziarie complesse non evidenti dai soli prospetti numera'ri
- Disapplicazione eccezionale di una regola di valutazione contabile che produrrebbe un risultato fuorviante sulla reale situazione societaria
- Omissione di dettagli valutativi minimi la cui presenza non modificherebbe la comprensione complessiva del patrimonio aziendale
Cosa questo articolo non dice
- I criteri analitici di valutazione delle singole voci dell'attivo e del passivo, disciplinati dall'articolo 2426
- Lo schema dettagliato e la struttura specifica dello stato patrimoniale e del conto economico, regolati dagli articoli 2424 e 2425
- La relazione sulla gestione a corredo del bilancio, disciplinata dall'articolo 2428
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