Informativa sul fair value: Art. 2427-bis
L'articolo 2427-bis impone di indicare nella nota integrativa del bilancio il fair value, la natura e l'entità degli strumenti finanziari derivati.
246 1. Nella nota integrativa sono indicati: 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: a) il loro fair value; b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura , compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; 246 b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; 246 b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; 246 b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio. 246 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture: a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività; b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.
- 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139 . 246 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139 . 246 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139 . 246 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2008, N. 173 . --------------- AGGIORNAMENTO (246) Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione disciplina le informazioni di dettaglio che le società devono inserire nella nota integrativa riguardo agli strumenti finanziari derivati e a talune immobilizzazioni finanziarie.
Per ciascuna categoria di derivati, la nota integrativa deve specificare il fair value, la loro entità e natura, nonché i termini contrattuali essenziali. Se il valore non proviene da mercati attivi, occorre illustrare gli assunti dei modelli di valutazione e presentare la tabella dei movimenti delle riserve di fair value.
Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore contabile superiore al fair value, esclusa la partecipazione in controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 o in joint venture, va motivato il mancato recepimento della svalutazione.
Quando si applica
- Una società redige il bilancio d'esercizio e deve esporre in nota integrativa il fair value dei derivati sottoscritti per la copertura di rischi.
- Un'azienda valuta un derivato mediante modelli interni non basati su quotazioni di mercato e deve indicare gli assunti fondamentali della stima.
- Una società mantiene in bilancio un'immobilizzazione finanziaria ad un valore superiore al fair value e deve specificare le ragioni del recupero atteso.
Cosa questo articolo non dice
- I criteri di valutazione iniziale e le regole generali di iscrizione in bilancio, regolati dall'articolo 2426.
- L'elenco e il contenuto generale delle altre informazioni della nota integrativa, disciplinati dall'articolo 2427.
- Le informazioni generali sull'andamento della società contenute nella relazione sulla gestione, previste dall'articolo 2428.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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