Art. 2434-bis Codice Civile

Impugnazione del bilancio societario - Art. 2434-bis

L'impugnazione del bilancio è preclusa dopo l'approvazione del bilancio successivo. Con giudizio senza rilievi serve almeno il cinque per cento del capitale.

Testo ufficiale Art. 2434-bis Codice Civile — Italia

Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale. Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma pone un termine preclusivo per la contestazione delle deliberazioni di approvazione del bilancio. Le azioni di invalidità per annullabilità e nullità previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono più essere proposte una volta che sia stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo.

Quando il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ha emesso un giudizio sul bilancio privo di rilievi, la legittimazione all'impugnazione non spetta al singolo socio dissenziente: l'azione è riservata esclusivamente ai soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

Nel caso in cui la deliberazione di approvazione venga dichiarata invalida dal giudice, il bilancio dell'esercizio nel corso del quale interviene la dichiarazione di invalidità deve essere redatto tenendo conto dei motivi della pronuncia.

Quando si applica

  • Un socio intende impugnare la delibera di bilancio di un esercizio precedente dopo che l'assemblea ha già approvato il bilancio dell'esercizio successivo.
  • I soci che possiedono almeno il cinque per cento del capitale sociale promuovono un'azione contro il bilancio che ha ottenuto un giudizio privo di rilievi dal revisore legale.
  • La società deve redigere il bilancio dell'esercizio in corso adeguando le appostazioni contabili alle ragioni indicate nella sentenza che ha dichiarato l'invalidità della precedente approvazione.

Cosa questo articolo non dice

  • L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci per mala gestione, disciplinata dall'articolo 2434.
  • L'esercizio del diritto di recesso da parte del socio e i relativi termini, regolati dall'articolo 2437 e dall'articolo 2437-bis.
  • Le regole sulla pubblicazione del bilancio presso il registro delle imprese, disciplinate dall'articolo 2435.

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