Art. 2435-ter Codice Civile

Esenzioni e limiti bilancio micro-imprese Art. 2435-ter

Art. 2435-ter fissa i limiti per le micro-imprese (attivo 220.000 euro, ricavi 440.000 euro, 5 dipendenti) ed esenta da nota integrativa e rendiconto.

Testo ufficiale Art. 2435-ter Codice Civile — Italia

Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;

  • (335) 340 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
  • (335) 340 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: 1) del rendiconto finanziario; 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16); 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428. Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426. Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma. Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D.
  • (315) (246) ---------- AGGIORNAMENTO (246) Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 , ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (315) La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che la presente modifica si applica "per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019". ------------- AGGIORNAMENTO (335) Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano: a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva: 1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; 2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva: 1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1); 2) alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2); c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10; 2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese; 3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese". ------------- AGGIORNAMENTO (340) Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 , come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere b) e c che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano: [...] b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva: 1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1); 2) alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2); c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese; 2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese; 3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma individua le società rientranti nella categoria delle micro-imprese sulla base del mancato superamento di specifici limiti dimensionali nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi. Tali soglie riguardano il totale dell'attivo dello stato patrimoniale (220.000 euro), i ricavi delle vendite e delle prestazioni (440.000 euro) e il numero medio di dipendenti occupati (5 unità).

Le società che soddisfano tali requisiti fruiscono di importanti semplificazioni nella redazione del bilancio: sono esonerate dalla presentazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, a condizione che talune informazioni fondamentali vengano riportate direttamente in calce allo stato patrimoniale.

Il regime agevolato viene meno quando per due esercizi consecutivi si superano due dei limiti indicati. In tal caso, la società deve redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria. La disciplina esclude espressamente gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria.

Quando si applica

  • Una società di capitali che non supera i parametri di 220.000 euro di attivo e 5 dipendenti decide di omettere la redazione del rendiconto finanziario.
  • Una piccola società riporta in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste sull'importo complessivo degli impegni finanziari ed evita la stesura della nota integrativa.
  • Una società supera per due esercizi consecutivi sia il limite dei ricavi di 440.000 euro sia quello dei 5 dipendenti e passa alla redazione del bilancio in forma abbreviata.

Cosa questo articolo non dice

  • Le modalità generali di deposito e pubblicazione del bilancio presso il registro delle imprese, disciplinate dall'articolo 2435.
  • La disciplina sulla costituzione e accantonamento della riserva legale, prevista dall'articolo 2430.
  • Le regole sulla distribuzione degli utili ai soci, regolate dall'articolo 2433.

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