Modificazioni dell'atto costitutivo - Art. 2480
Le modifiche all'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479-bis; il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436.
Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2480 del Codice Civile disciplina la modifica dell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata (SRL). La decisione spetta all'assemblea dei soci, che deve seguire le regole di convocazione e voto previste dall'articolo 2479-bis.
Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio, il quale verifica la legalità della delibera. A questo verbale si applicano le disposizioni dell'articolo 2436, relative al controllo notarile e all'iscrizione nel registro delle imprese.
Quando si applica
- Un socio propone di modificare l'oggetto sociale della SRL.
- L'assemblea decide di cambiare la denominazione della società.
- Si delibera di trasferire la sede legale in un altro comune.
- Viene introdotta una clausola che limita il trasferimento delle quote sociali.
- La società decide di trasformarsi in una società per azioni.
Cosa questo articolo non dice
- La modifica del capitale sociale (aumento o riduzione) non è disciplinata da questo articolo, ma dalle norme specifiche sugli aumenti e sulle riduzioni di capitale.
- Le decisioni dei soci che non riguardano l'atto costitutivo, come la nomina degli amministratori o l'approvazione del bilancio, non richiedono la verbalizzazione notarile prevista dall'art. 2480.
- Gli accordi parasociali tra i soci non sono considerati modificazioni dell'atto costitutivo e quindi non rientrano in questo articolo.
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