Delega agli amministratori aumento capitale Art. 2481
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale. Serve verbale notarile e conferimenti precedenti eseguiti.
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nelle società a responsabilità limitata, la decisione di aumentare il capitale sociale spetta di regola ai soci. Tuttavia, l'atto costitutivo può attribuire questo potere agli amministratori, definendo in modo preciso i limiti di importo e le modalità con cui la facoltà può essere esercitata.
La decisione presa dagli amministratori deve essere verbalizzata da un notaio senza indugio e successivamente depositata per l'iscrizione, osservando le formalità previste dall'articolo 2436.
L'aumento di capitale deciso dall'organo amministrativo non può essere reso operativo ed eseguito se i soci non hanno prima completato l'intero versamento dei conferimenti dovuti in precedenza.
Quando si applica
- Lo statuto di una società delega il consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale entro una soglia prefissata.
- Gli amministratori si recano dal notaio per la redazione del verbale della decisione di aumento del capitale.
- La società sospende l'attuazione dell'aumento di capitale perché un socio non ha ancora completato i versamenti precedenti.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina dettagliata dell'aumento di capitale mediante la sottoscrizione di nuove quote da parte dei soci o di terzi.
- La procedura per l'imputazione diretta delle riserve disponibili a capitale sociale.
- La riduzione del capitale sociale a seguito di perdite o per esubero rispetto alle esigenze aziendali.
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