Inserimento del figlio nella famiglia - Art. 252
L'Art. 252 disciplina l'inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia del genitore, richiedendo l'autorizzazione del giudice e i consensi.
Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore. Qualora il figlio nato fuori del matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale. L'eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi. 223 Qualora il figlio ... sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia ... è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio ... . È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore ... che abbia effettuato il riconoscimento. In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento. ------------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera c che al secondo comma "le parole: "e dei figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri figli"".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma disciplina le condizioni per consentire a un figlio nato fuori del matrimonio di andare a vivere con la famiglia costituita da uno dei suoi genitori con un altro coniuge.
Se il riconoscimento avviene durante il matrimonio, l'inserimento nella famiglia deve essere autorizzato dal giudice. L'autorizzazione richiede l'accertamento del consenso del coniuge, dell'altro genitore che ha effettuato il riconoscimento e dei figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'.
Se il riconoscimento e' avvenuto prima del matrimonio, il consenso del coniuge e' necessario a meno che il figlio gia' convivesse con il genitore al momento delle nozze o il coniuge fosse a conoscenza della sua esistenza. In caso di disaccordo tra i genitori o di mancato consenso dei figli conviventi, decide il giudice previa audizione dei minori che abbiano compiuto i dodici anni o di eta' inferiore se capaci di discernimento.
Quando si applica
- Un genitore sposa una terza persona e desidera portare a vivere in casa il figlio riconosciuto prima del matrimonio.
- Un coniuge riconosce un figlio nato fuori dal matrimonio durante le nozze e ne chiede l'affidamento e l'inserimento nella casa coniugale.
- I figli conviventi che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' vengono interpellati per esprimere il proprio consenso all'ingresso in famiglia del fratellastro.
Cosa questo articolo non dice
- L'autorizzazione giudiziale iniziale necessaria per effettuare il riconoscimento, regolata dall'art. 251.
- L'inammissibilita' del riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio, disciplinata dall'art. 253.
- La determinazione quantitativa dell'assegno di mantenimento per il figlio minore.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 252 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.