Riconoscimento del figlio nato da parenti Art. 251
Il figlio nato da parenti in linea retta o collaterale o affini puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice nell'interesse del figlio.
Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La legge disciplina il riconoscimento dei figli nati da persone legate da vincoli di parentela o affinita. Si tratta dei casi di parentela in linea retta all'infinito, di parentela in linea collaterale nel secondo grado e di affinita in linea retta.
In queste ipotesi, il riconoscimento non puo avvenire in modo automatico. Occorre la preventiva autorizzazione del giudice, il quale valuta l'interesse del figlio e la necessita di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Quando il riconoscimento riguarda una persona minore di eta, l'autorizzazione da parte del giudice e sempre richiesta.
Quando si applica
- Due fratelli intendono riconoscere il figlio nato dalla loro relazione.
- Un genitore e una figlia chiedono di effettuare il riconoscimento del bambino nato dal loro rapporto.
- Un uomo intende riconoscere il figlio nato dalla relazione con la propria nuora.
Cosa questo articolo non dice
- L'affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e il suo inserimento nella famiglia del genitore, disciplinato dall'articolo 252.
- Le norme sulle societa cooperative o mutualistiche indicate negli articoli successivi del medesimo codice.
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