Art. 2531 Codice Civile

Esclusione socio per mancato pagamento quote - Art. 2531

Il socio che non paga le quote o azioni sottoscritte può essere escluso dalla società dopo intimazione degli amministratori, secondo l'art. 2533.

Testo ufficiale Art. 2531 Codice Civile — Italia

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2531 si applica quando un socio non esegue il pagamento delle quote o delle azioni che ha sottoscritto. Gli amministratori devono prima inviare un'intimazione di pagamento. Se il socio non paga, può essere escluso secondo le regole dell'articolo 2533.

Quando si applica

  • Un socio non versa il pagamento delle quote dopo l'intimazione degli amministratori.
  • Un socio paga solo una parte delle azioni sottoscritte.
  • Un socio non paga affatto le azioni sottoscritte.
  • Un socio non paga entro il termine stabilito dall'atto costitutivo.

Cosa questo articolo non dice

  • Alcuni credono che questo articolo permetta l'esclusione per qualsiasi inadempimento, ma riguarda solo il mancato pagamento di quote o azioni.
  • Alcuni pensano che l'esclusione sia automatica, ma richiede l'intimazione degli amministratori.
  • Alcuni ritengono che l'articolo descriva la procedura di esclusione, ma essa è nell'articolo 2533.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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