Art. 2530 Codice Civile

Cessione quote cooperative: regole e limiti Art. 2530

Cessione quote in cooperativa: decisione degli amministratori entro sessanta giorni. In caso di divieto, recesso dopo due anni con preavviso di novanta giorni.

Testo ufficiale Art. 2530 Codice Civile — Italia

La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale. Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

In una società cooperativa, la cessione delle quote o delle azioni da parte di un socio non produce effetti verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che desidera trasferire la propria partecipazione deve farne richiesta agli amministratori inviando una comunicazione formale tramite lettera raccomandata.

Gli amministratori sono tenuti a comunicare la propria decisione, sia essa di accoglimento o di rifiuto, entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata. In caso di diniego, il provvedimento deve essere espressamente motivato e il socio ha la possibilità di proporre opposizione al tribunale entro sessanta giorni dalla ricezione. Se invece gli amministratori non rispondono entro il termine di sessanta giorni, il socio è libero di cedere la quota e la cooperativa deve iscrivere l'acquirente nel libro dei soci, a condizione che quest'ultimo possieda i requisiti necessari.

Qualora lo statuto o l'atto costitutivo della cooperativa vieti del tutto la cessione delle quote o delle azioni, la legge attribuisce al socio il diritto di recedere dalla società. Tale diritto di recesso richiede un preavviso di novanta giorni e non può comunque essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

Quando si applica

  • Un socio invia una raccomandata agli amministratori per cedere le proprie azioni e attende l'esito della richiesta per far subentrare il compratore
  • Gli amministratori notificano al socio una lettera di rifiuto del trasferimento delle quote priva di qualsiasi motivazione
  • Trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata senza alcuna risposta del consiglio di amministrazione, il socio procede alla vendita della propria partecipazione
  • Un socio vuole uscire dalla cooperativa la cui decisione costitutiva vieta il trasferimento delle quote ad altri soggetti

Cosa questo articolo non dice

  • Il calcolo della somma spettante al socio per il rimborso o la liquidazione della quota uscente, disciplinato dall'Art. 2535
  • I casi di esclusione del socio dalla cooperativa decisi dalla società per inadempimento, regolati dall'Art. 2533
  • I requisiti specifici di qualifica e idoneità richiesti all'acquirente per accedere alla società cooperativa, previsti dall'Art. 2527

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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