Art. 2546 Codice Civile

Mutua assicurazione e qualifica socio - Art. 2546

Nelle mutue assicuratrici il patrimonio sociale garantisce le obbligazioni. Si diventa e si resta soci solo finché si è assicurati con la società.

Testo ufficiale Art. 2546 Codice Civile — Italia

Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale. I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo. Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo definisce la struttura della società di mutua assicurazione, caratterizzata dall'indissolubile legame tra la qualifica di socio e quella di assicurato. Non è possibile diventare socio senza aver stipulato una polizza con la mutua, e la fine del rapporto assicurativo determina di regola la perdita automatica della qualità di socio.

I debiti e le obbligazioni della società sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. I soci sono tenuti a versare i contributi, fissi o variabili, ma la loro responsabilità è limitata al tetto massimo esplicitamente stabilito nell'atto costitutivo.

Quando si applica

  • La mutua assicuratrice richiede a un socio il pagamento di contributi superiori al limite massimo previsto dall'atto costitutivo.
  • I creditori della società tentano di rivalersi direttamente sul patrimonio personale dei singoli soci per coprire i debiti sociali.
  • Un ex cliente viene considerato ancora socio e chiamato a rispondere delle vicende societarie anche dopo l'estinzione della sua polizza.

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina dei soci sovventori e dei fondi di garanzia, regolata dall'articolo 2548.
  • La ripartizione di utili o ristorni tra i soci, disciplinata dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies.
  • La liquidazione o lo scioglimento d'ufficio della società, previsti dall'articolo 2545-septiesdecies.

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