Fondi garanzia e soci sovventori nelle mutue Art. 2548
L'art. 2548 regola i fondi di garanzia nelle mutue: i soci sovventori hanno fino a cinque voti, ma la maggioranza del CDA spetta agli assicurati.
L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio. L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento. I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nelle mutue assicuratrici, l'atto costitutivo può prevedere la creazione di fondi di garanzia per garantire il pagamento delle indennità agli assicurati. A questi fondi possono contribuire sia gli assicurati stessi sia soggetti terzi (chiamati soci sovventori), ai quali viene attribuita la qualità di socio.
La norma fissa limiti precisi al potere di voto dei soci sovventori: a ciascuno possono essere attribuiti più voti in base all'ammontare del conferimento, ma comunque non oltre cinque. Inoltre, la somma totale dei voti spettanti ai soci sovventori deve essere sempre inferiore rispetto al totale dei voti spettanti ai soci assicurati.
Per quanto riguarda l'amministrazione della società, i soci sovventori possono ricoprire la carica di amministratori, ma la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere obbligatoriamente formata da soci assicurati.
Quando si applica
- Un socio sovventore di una mutua assicuratrice chiede che gli vengano attribuiti sei voti in assemblea in proporzione al suo conferimento.
- L'assemblea di una mutua assicuratrice deve verificare la validità del voto espresso dai soci sovventori rispetto a quello dei soci assicurati.
- La società deve nominare il consiglio di amministrazione e stabilire la proporzione tra amministratori sovventori e amministratori assicurati.
- L'atto costitutivo di una mutua viene redatto introducendo conferimenti speciali da parte di terzi per costituire un fondo indennità.
Cosa questo articolo non dice
- La nozione generale e le regole istitutive delle società di mutua assicurazione (disciplinate dall'articolo 2546 e dall'articolo 2547).
- La disciplina dei contratti di associazione in partecipazione (regolata dall'articolo 2549).
- Le procedure di scioglimento d'autorità o la gestione commissariale (previste dagli articoli 2545-septiesdecies e 2545-sexiesdecies).
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