Insolvenza delle cooperative - Art. 2545-terdecies
L'art. 2545-terdecies regola l'insolvenza delle cooperative: la liquidazione coatta e quella giudiziale si escludono a vicenda in base alla priorità.
In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale . 303 311 316 La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. --------------- AGGIORNAMENTO (303) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (311) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (316) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una società cooperativa si trova in stato di insolvenza, la gestione della crisi spetta all'autorità governativa di controllo, la quale dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'ente.
Se la cooperativa svolge un'attività commerciale, la legge consente l'applicazione della liquidazione giudiziale. In questa ipotesi la società è astrattamente soggetta a entrambe le procedure di insolvenza.
Tra la liquidazione coatta amministrativa e la liquidazione giudiziale vige un criterio di prevenzione: il provvedimento che dichiara o dispone una delle due procedure preclude e impedisce definitivamente l'avvio dell'altra.
Quando si applica
- Una cooperativa agricola in stato di insolvenza viene messa in liquidazione coatta amministrativa dall'autorità governativa di vigilanza
- Un creditore chiede la liquidazione giudiziale di una cooperativa di consumo a carattere commerciale prima che sia disposto il provvedimento amministrativo
- La pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa blocca la procedura di liquidazione giudiziale avviata contemporaneamente in tribunale
Cosa questo articolo non dice
- Le regole sui controlli governativi ordinari fuori dai casi di insolvenza, disciplinate dall'Art. 2545-quaterdecies
- La nomina e la sostituzione dei liquidatori nella cooperativa, previste dall'Art. 2545-octiesdecies
- I presupposti per lo scioglimento d'ufficio dell'ente non connessi all'insolvenza, regolati dall'Art. 2545-septiesdecies
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