Art. 257 Codice Civile

Nullità clausole limitatrici del riconoscimento - Art. 257

L'articolo 257 del Codice Civile dichiara nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento del figlio.

Testo ufficiale Art. 257 Codice Civile — Italia

È nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 257 stabilisce che qualsiasi clausola volta a ridurre o condizionare gli effetti giuridici del riconoscimento di un figlio è nulla. Il riconoscimento è l'atto volontario con cui un genitore dichiara ufficialmente la propria paternità o maternità; la legge ne vuole garantire la piena efficacia, impedendo che venga svuotato da patti accessori.

La nullità è assoluta: la clausola non produce alcun effetto, ma il riconoscimento resta valido. Questo significa che le conseguenze previste dalla legge (come il diritto al mantenimento, all'istruzione, all'eredità e al cognome) non possono essere eliminate o ridotte da accordi tra le parti.

La norma si applica a qualunque tipo di limitazione, sia essa contenuta nell'atto di riconoscimento stesso o in un contratto separato che si riferisca ad esso.

Quando si applica

  • Un padre riconosce il figlio ma inserisce una clausola che esclude ogni diritto ereditario.
  • Una madre riconosce la figlia e pattuisce che la bambina non potrà portare il suo cognome.
  • Un genitore riconosce il figlio e stabilisce che il riconoscimento avrà effetto solo fino al compimento della maggiore età.
  • Un riconoscimento è accompagnato da un accordo che limita l'obbligo di mantenimento a una somma inferiore a quella legale.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo 257 non riguarda la validità del riconoscimento stesso: l'irrevocabilità è disciplinata dall'art. 256.
  • Non indica quali siano gli effetti del riconoscimento: questi sono elencati dall'art. 258.
  • Non si applica a clausole in contratti estranei al riconoscimento, come la vendita di un'azienda (artt. 2559-2560).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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