Compenso e tutela d'onore per gli artisti Art. 2579
Artisti e interpreti hanno diritto a un equo compenso per la diffusione delle esecuzioni e alla tutela della reputazione contro utilizzi lesivi.
Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione. Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Chi recita, interpreta o esegue opere musicali, drammatiche o letterarie ha diritto a un equo compenso quando la propria prestazione viene diffusa tramite radio, telefono, dischi o pellicole cinematografiche. Questo diritto economico spetta a prescindere dal compenso già pattuito per l'esibizione dal vivo e si applica anche se l'opera originale è ormai di pubblico dominio.
Oltre al diritto economico, la norma garantisce una tutela morale: gli artisti possono opporsi alla diffusione o riproduzione della loro esecuzione se questa viene fatta in modo da recare pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
L'esercizio effettivo di questi diritti, insieme ai limiti e alle modalità concrete di riscossione, viene disciplinato nel dettaglio dalle leggi speciali sulla materia.
Quando si applica
- Un brano musicale eseguito da un'orchestra viene inciso su disco fonografico o inserito nella colonna sonora di un film.
- La recitazione di un attore in un'opera teatrale viene trasmessa via radio o telefono.
- Un'esecuzione di un brano musicale classico non più coperto da diritto d'autore viene riprodotta e diffusa al pubblico.
- Un montaggio audio altera la recitazione di uno spettacolo teatrale danneggiando l'onore e la reputazione dell'interprete.
Cosa questo articolo non dice
- La titolarità del diritto d'autore sull'opera originale creata dal compositore o dallo scrittore, disciplinata dall'Art. 2575.
- Il pagamento della retribuzione pattuita nel contratto di ingaggio per la prestazione dal vivo.
- Le regole sulla cessione e sul trasferimento dei diritti di utilizzazione dell'opera, stabilite dall'Art. 2581.
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