Art. 2583: rimanda a leggi speciali per esercizio e durata
Art. 2583 C.C. stabilisce che esercizio e durata dei diritti di proprietà industriale e intellettuale sono disciplinati da leggi speciali.
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2583 del Codice Civile è una norma di rinvio. Dispone che l'esercizio e la durata dei diritti previsti in questo capo (i diritti di proprietà industriale e intellettuale) non sono regolati dal codice stesso, ma da leggi speciali.
I diritti cui si riferisce sono quelli disciplinati dagli articoli precedenti del capo: marchi, brevetti, opere dell'ingegno, modelli. Per ciascuno di essi, il codice non stabilisce quanto durano né come si esercitano; rimanda invece a leggi come il Codice della Proprietà Industriale (per brevetti e marchi) e la Legge sul Diritto d'Autore.
La norma non contiene alcuna regola sostanziale: chi cerca la durata o le modalità di esercizio di un diritto deve consultare la legge speciale corrispondente.
Quando si applica
- Un inventore chiede quanto dura il suo brevetto e come mantenerlo in vigore.
- Un titolare di marchio vuole sapere se e come rinnovare la registrazione.
- Un autore cerca informazioni sui termini per esercitare i diritti economici sulla propria opera.
- Un'azienda intende trasferire un brevetto e chiede le modalità di cessione previste dalla legge speciale.
Cosa questo articolo non dice
- Non fornisce la durata specifica di un brevetto o di un marchio.
- Non stabilisce le procedure per la registrazione di un marchio o di un brevetto.
- Non disciplina le sanzioni per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
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