Art. 2583 Codice Civile

Art. 2583: rimanda a leggi speciali per esercizio e durata

Art. 2583 C.C. stabilisce che esercizio e durata dei diritti di proprietà industriale e intellettuale sono disciplinati da leggi speciali.

Testo ufficiale Art. 2583 Codice Civile — Italia

L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2583 del Codice Civile è una norma di rinvio. Dispone che l'esercizio e la durata dei diritti previsti in questo capo (i diritti di proprietà industriale e intellettuale) non sono regolati dal codice stesso, ma da leggi speciali.

I diritti cui si riferisce sono quelli disciplinati dagli articoli precedenti del capo: marchi, brevetti, opere dell'ingegno, modelli. Per ciascuno di essi, il codice non stabilisce quanto durano né come si esercitano; rimanda invece a leggi come il Codice della Proprietà Industriale (per brevetti e marchi) e la Legge sul Diritto d'Autore.

La norma non contiene alcuna regola sostanziale: chi cerca la durata o le modalità di esercizio di un diritto deve consultare la legge speciale corrispondente.

Quando si applica

  • Un inventore chiede quanto dura il suo brevetto e come mantenerlo in vigore.
  • Un titolare di marchio vuole sapere se e come rinnovare la registrazione.
  • Un autore cerca informazioni sui termini per esercitare i diritti economici sulla propria opera.
  • Un'azienda intende trasferire un brevetto e chiede le modalità di cessione previste dalla legge speciale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non fornisce la durata specifica di un brevetto o di un marchio.
  • Non stabilisce le procedure per la registrazione di un marchio o di un brevetto.
  • Non disciplina le sanzioni per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2583 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile