Tutela e compenso per progetti tecnici Art. 2578
L'art. 2578 del Codice Civile garantisce l'esclusiva sui disegni e un equo compenso all'autore di progetti tecnici originali usati a scopo di lucro.
All'autore di progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Chi realizza un progetto di ingegneria o un lavoro analogo che offre una soluzione originale a un problema tecnico conserva l'esclusiva sulla riproduzione dei relativi piani e disegni.
Se un terzo attua concretamente il progetto per ricavarne un guadagno senza aver ottenuto il consenso dell'autore, quest'ultimo ha diritto a un equo compenso per l'utilizzazione della sua opera tecnica.
La norma distingue tra la semplice riproduzione cartacea o digitale dei disegni e l'esecuzione pratica del lavoro tecnico: la prima richiede il consenso titolare, mentre la seconda, se avvenuta a scopo di lucro senza autorizzazione, fa sorgere l'obbligo del compenso.
Quando si applica
- Un'impresa edile realizza un impianto industriale seguendo la soluzione tecnica originale ideata da un ingegnere senza il suo consenso e a fini commerciali.
- Una società riproduce e distribuisce i disegni tecnici di un progetto d'ingegneria originale priva dell'autorizzazione dell'autore.
- Un costruttore esegue a scopo di profitto un'opera complessa basata sui piani di un tecnico senza avergli riconosciuto il corrispettivo spettante.
Cosa questo articolo non dice
- Utilizzo di progetti tecnici ordinari o di cantiere che non offrono alcuna soluzione originale a un problema tecnico.
- Progetti architettonici tutelati per il loro carattere creativo o artistico generale, attribuiti alla disciplina dell'articolo 2575.
- Invenzioni industriali brevettabili dirette a nuovi metodi o processi di fabbricazione, ordinate dall'articolo 2585.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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