Art. 2584 Codice Civile

Diritto di esclusività - Art. 2584

L'art. 2584 concede al titolare di brevetto il diritto esclusivo di attuare e disporre dell'invenzione, esteso al commercio del prodotto.

Testo ufficiale Art. 2584 Codice Civile — Italia

Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2584 del Codice Civile stabilisce che chi ottiene un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di realizzare (attuare) l'invenzione e di disporne, cioè di trasferirla o concederla in licenza. Questo diritto si estende anche al commercio del prodotto che deriva dall'invenzione.

Il diritto di esclusività è limitato dalle condizioni e dai limiti previsti dalla legge speciale in materia di brevetti. L'articolo non definisce cosa sia un'invenzione industriale né come si ottiene il brevetto: questi aspetti sono regolati da altre norme.

Quando si applica

  • Un'impresa che ha brevettato un nuovo macchinario può impedire ad altre aziende di produrlo o venderlo.
  • Il titolare del brevetto può cedere a terzi il diritto di sfruttamento dell'invenzione mediante contratto di licenza.
  • Un concorrente che commercia un prodotto identico a quello brevettato senza autorizzazione viola il diritto di esclusività.
  • L'inventore può vietare l'importazione del prodotto brevettato da parte di soggetti non autorizzati.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre il diritto di esclusività su idee astratte o non ancora ridotte a invenzione industriale (ciò è disciplinato dalle leggi speciali sui brevetti).
  • Non attribuisce il diritto di brevettare un'invenzione già divulgata al pubblico (la novità è regolata dall'art. 2585 e dalle leggi speciali).
  • Non riguarda i diritti morali dell'inventore (come il diritto alla paternità dell'invenzione), che sono trattati separatamente.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2584 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile