Diritto di esclusività - Art. 2584
L'art. 2584 concede al titolare di brevetto il diritto esclusivo di attuare e disporre dell'invenzione, esteso al commercio del prodotto.
Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2584 del Codice Civile stabilisce che chi ottiene un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di realizzare (attuare) l'invenzione e di disporne, cioè di trasferirla o concederla in licenza. Questo diritto si estende anche al commercio del prodotto che deriva dall'invenzione.
Il diritto di esclusività è limitato dalle condizioni e dai limiti previsti dalla legge speciale in materia di brevetti. L'articolo non definisce cosa sia un'invenzione industriale né come si ottiene il brevetto: questi aspetti sono regolati da altre norme.
Quando si applica
- Un'impresa che ha brevettato un nuovo macchinario può impedire ad altre aziende di produrlo o venderlo.
- Il titolare del brevetto può cedere a terzi il diritto di sfruttamento dell'invenzione mediante contratto di licenza.
- Un concorrente che commercia un prodotto identico a quello brevettato senza autorizzazione viola il diritto di esclusività.
- L'inventore può vietare l'importazione del prodotto brevettato da parte di soggetti non autorizzati.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre il diritto di esclusività su idee astratte o non ancora ridotte a invenzione industriale (ciò è disciplinato dalle leggi speciali sui brevetti).
- Non attribuisce il diritto di brevettare un'invenzione già divulgata al pubblico (la novità è regolata dall'art. 2585 e dalle leggi speciali).
- Non riguarda i diritti morali dell'inventore (come il diritto alla paternità dell'invenzione), che sono trattati separatamente.
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