Trasferibilità diritti invenzioni industriali - Art. 2589
Art. 2589 del Codice Civile: i diritti da invenzioni industriali sono trasferibili, tranne il diritto morale di essere riconosciuto autore.
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2589 stabilisce che i diritti patrimoniali derivanti da un'invenzione industriale (ad esempio il diritto di sfruttamento economico del brevetto) sono liberamente trasferibili. L'inventore può venderli, donarli o lasciarli in eredità.
L'unico diritto che non può essere trasferito è il diritto morale di essere riconosciuto come autore dell'invenzione. Questo diritto rimane sempre all'inventore, anche dopo la cessione dei diritti economici.
Si tratta di una norma di principio; le modalità concrete di trasferimento (ad esempio la forma del contratto) sono disciplinate dalle leggi speciali sulla proprietà industriale.
Quando si applica
- Un inventore cede il brevetto a un'azienda in cambio di una somma di denaro.
- Dopo la morte dell'inventore, i suoi eredi acquisiscono i diritti patrimoniali sull'invenzione.
- Un'impresa vende il proprio portafoglio brevetti a un'altra società.
- Un inventore dona il brevetto a un ente di ricerca senza scopo di lucro.
- Un lavoratore dipendente, per contratto, attribuisce al datore di lavoro i diritti sull'invenzione realizzata durante il rapporto di lavoro.
Cosa questo articolo non dice
- Questo articolo non stabilisce quali invenzioni siano brevettabili (articoli 2584-2587).
- Non indica chi è il titolare originario del diritto di brevetto (articoli 2580 e 2588).
- Non disciplina i diritti del lavoratore inventore, che sono regolati dall'articolo 2590.
- Non si applica ai diritti d'autore su opere dell'ingegno, che seguono leggi speciali.
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