A chi spetta il diritto di brevetto Art. 2588
L'articolo 2588 del Codice Civile stabilisce che il diritto di brevetto per un'invenzione spetta all'inventore oppure ai suoi aventi causa.
Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione individua chi ha titolo per ottenere il diritto di brevetto su una nuova invenzione. La norma stabilisce una regola di partenza fondamentale: la titolarità spetta in primo luogo a chi ha ideato e realizzato l'invenzione.
Accanto all'autore, la legge riconosce lo stesso diritto ai suoi aventi causa. Si tratta di coloro che subentrano nei diritti dell'inventore, sia per effetto di un contratto (come una cessione o un trasferimento del diritto) sia per via ereditaria.
Quando si applica
- Un inventore privato crea un nuovo macchinario e intende depositarne il brevetto a proprio nome
- Gli eredi di un inventore chiedono il brevetto per una soluzione tecnica ideata dal defunto prima di morire
- Un privato inventa un dispositivo e ne cede il diritto di brevetto a un'azienda tramite contratto
Cosa questo articolo non dice
- Invenzioni create dal lavoratore dipendente nell'esecuzione del contratto di lavoro, disciplinate dall'articolo 2590
- Regole sul trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto già concesso, modellate dall'articolo 2589
- Requisiti tecnici per stabilire quali invenzioni siano brevettabili, previsti dall'articolo 2585
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