Risarcimento per atti di concorrenza sleale - Art. 2600
Art. 2600: atti di concorrenza sleale con dolo o colpa obbligano al risarcimento. La colpa è presunta. Può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2600 stabilisce che chi compie atti di concorrenza sleale con dolo o colpa deve risarcire i danni causati. La colpa non va provata da chi subisce il danno: una volta accertati gli atti sleali, la legge presume che siano stati commessi con colpa. Il giudice può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza, in modo che la condanna sia resa nota.
Per capire quando si applica, bisogna fare riferimento all'articolo 2598, che elenca gli atti di concorrenza sleale: usare nomi o segni che creano confusione, diffondere notizie denigratorie, appropriarsi di pregi altrui, o compiere atti contrari alla correttezza professionale.
La norma non riguarda la concorrenza lecita, né si applica automaticamente a ogni danno subito in ambito commerciale: serve che l'atto sia qualificabile come sleale ai sensi dell'articolo 2598 e che sia stato compiuto con dolo o colpa (anche se la colpa è presunta).
Quando si applica
- Un'azienda diffonde voci false sul prodotto di un concorrente, facendogli perdere clienti, e il concorrente chiede il risarcimento dei danni subiti.
- Un ex dipendente utilizza informazioni riservate per sottrarre clienti al precedente datore di lavoro, in violazione del dovere di fedeltà.
- Un'impresa imita fedelmente l'aspetto esteriore del prodotto di un'altra, creando confusione tra i consumatori e causando una riduzione delle vendite al legittimo produttore.
- Un commerciante attacca pubblicamente la reputazione di un rivale con dichiarazioni denigratorie, provocando un calo degli affari di quest'ultimo.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre i danni derivanti da concorrenza lecita, come la semplice riduzione di prezzo o il miglioramento del prodotto che non configurano atti sleali.
- Non disciplina la violazione di brevetti o marchi in sé, che è regolata da leggi speciali sulla proprietà intellettuale, salvo che l'atto costituisca anche concorrenza sleale.
- Non riguarda i danni da abuso di posizione dominante o intese restrittive della concorrenza, che sono trattati dalla normativa antitrust.
- Non fornisce un rimedio per il semplice inadempimento contrattuale, anche se avvenuto tra concorrenti, se non integra gli estremi della concorrenza sleale.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2600 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.