Sentenza inibitoria per concorrenza sleale - Art. 2599
L'art. 2599 c.c. prevede che il giudice, accertata concorrenza sleale, inibisca la continuazione e disponga misure per eliminarne gli effetti.
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2599 del Codice Civile disciplina le conseguenze giuridiche dopo che un giudice ha accertato atti di concorrenza sleale (definiti dall'art. 2598).
Il giudice emette un ordine di cessazione (inibizione) della condotta illecita e può impartire provvedimenti opportuni per rimuovere gli effetti già prodotti, come la pubblicazione della sentenza o la distruzione di materiale.
La norma non specifica quali misure, ma affida al giudice il compito di sceglierle caso per caso, purché idonee a eliminare gli effetti.
Quando si applica
- Un'azienda imita il packaging di un concorrente, creando confusione; il giudice ordina di smettere e di ritirare i prodotti dal mercato.
- Un ex dipendente usa segreti industriali per avviare un'attività concorrente; la sentenza ne inibisce l'uso e ordina la restituzione dei documenti.
- Una società diffonde pubblicità denigratoria contro un rivale; il giudice blocca la campagna e ordina una rettifica pubblica.
- Un'impresa vende prodotti con un marchio simile a quello registrato altrui; il giudice ne inibisce la vendita e dispone il sequestro della merce.
- Un commerciante offre sconti ingannevoli per attrarre clienti; la sentenza vieta la pratica e obbliga a informare i clienti.
Cosa questo articolo non dice
- Non fissa un importo di risarcimento danni (quello è l'art. 2600).
- Non definisce cosa sia concorrenza sleale (è l'art. 2598).
- Non riguarda misure cautelari provvisorie prima della sentenza (regolate dal codice di procedura civile).
- Non si applica ai limiti legali o contrattuali della concorrenza (art. 2595 e 2596).
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