Art. 2601 Codice Civile

Azione delle associazioni professionali - Art. 2601

Art. 2601 Codice Civile: le associazioni professionali possono agire per la repressione della concorrenza sleale quando lede gli interessi della categoria.

Testo ufficiale Art. 2601 Codice Civile — Italia

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo permette alle associazioni professionali (ad esempio ordini professionali, sindacati) di agire in giudizio per fermare atti di concorrenza sleale che danneggiano l'intera categoria. Non solo il singolo concorrente leso, ma anche l'ente rappresentativo può chiedere la repressione.

Perché l'associazione possa agire, gli atti di concorrenza sleale devono pregiudicare gli interessi della categoria professionale che essa rappresenta. Non è sufficiente un danno a un singolo iscritto; serve un pregiudizio collettivo. Il provvedimento del giudice (inibitoria, rimozione degli effetti) si applica a tutela della categoria.

Quando si applica

  • Un'azienda diffonde pubblicità ingannevole che scredita tutti i professionisti di un settore, ad esempio ingegneri o architetti.
  • Un'associazione di avvocati agisce contro uno studio che utilizza mezzi illeciti per acquisire clienti, ledendo l'immagine dell'intera categoria forense.
  • Una società di consulenza utilizza marchi simili a quelli di un intero ordine professionale, creando confusione tra il pubblico.
  • Un gruppo di medici falsifica titoli e specializzazioni, danneggiando la reputazione della professione medica.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre la concorrenza sleale che danneggia solo un singolo professionista (in tal caso si applica l'art. 2598).
  • Non permette all'associazione di chiedere il risarcimento del danno individuale (spetta ai singoli, ai sensi dell'art. 2600).
  • Non si applica a controversie tra associazioni concorrenti tra loro se non ledono l'interesse di una categoria.
  • Non riguarda atti di concorrenza sleale compiuti da un professionista contro un altro della stessa categoria se non ledono l'interesse collettivo.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2601 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile